D.A. n. 34 /Gab. del 19-02-2025: modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime nel territorio della Regione Siciliana

Le modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime nel territorio della Regione Siciliana sono quelle previste dall’articolo 4, comma 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, per come modificata dal Decreto-Legge 131/2024 convertito dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 e, per come previsto dalla L.R 32/2020 e dell’art.4 della L.R. n.15/2005 e ss.mm.ii. La procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime del territorio siciliano per l’esercizio delle attività turistico — ricreative e sportive , di cui all’art.1 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si svolge nel rispetto di quanto indicato dall’Unione europea e nel rispetto dei principi di libertà, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle Microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili e avviene previa pubblicazione da parte dell’Ente di un bando o per istanza di parte del singolo proponente, come descritto nel decreto oggetto del presente avviso. Pertanto, si invitano i richiedenti ad inviare l’istanza relativa alle richieste di concessione, in bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii., sul portale elettronico utilizzato dal Comune (SUAP), per l’avvio della procedura ad evidenza pubblica, secondo le modalità previste dallo schema di bando, criteri di valutazione e modulistica ad esso allegato.

Successivamente all’esito positivo della verifica documentale dell’istanza di parte, si procederà alla pubblicazione dell’avviso di concessione per il ricevimento di eventuali ulteriori istanze di partecipazione alla richiesta del proponente che ha dato avvio all’iter, secondo le modalità di cui all’articolo 3 del decreto in oggetto. Qualora al termine delle procedure di evidenza pubblica non risultino pervenute ulteriori istanze la commissione provvede all’aggiudicazione della concessione al proponente dell’istanza, procedendo quindi alla successiva pubblicazione dell’aggiudicazione.