Come e quando si paga l’IMU

IMMOBILI OGGETTO DI ABOLIZIONE DEL VERSAMENTO PRIMA RATA

Per l’anno 2013  non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le seguenti categorie di immobili:

  1. abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  3. terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI

Entro il 17 GIUGNO 2013 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l’anno d’imposta 2013.

Entro il 16 DICEMBRE 2013 deve essere effettuato il versamento della seconda rata a conguaglio dell’imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l’anno d’imposta 2013.

Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale.
Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile.
Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.
Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Immobili soggetti all’imposta: il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti ad eccezione degli immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.

Base imponibile:

  • Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

Cat. A (no A/10)

160

Cat. A/10

80

Cat. B

140

Cat. C/1  

55

Cat. C/2-C/6-C/7

160

Cat. C/3-C/4-C/5

140

Cat. D (no D/5)

65

Cat. D/5

80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

  • Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
  • Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92).
  • Terreni agricoli: reddito dominicale vigente in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135 (ridotto a 110 per i terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).

 

Aliquote: Si riportano le aliquote del tributo stabilite con
                 delibera della Commissione Straordinaria in funzione di Consiglio Comunale n.01 del 06/05/2013:

Fattispecie

Aliquota

Abitazione principale e pertinenze

0,60%

Fabbricati rurali ad uso strumentale

0,20%

Tutti gli altri immobili

1,06%

Ai fini del tributo è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

Non essendo diversamente regolamentato, si intende pertinenza quella definita dall’art. 817 del codice civile (Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa) ed altresì chiarito a pag.13 della Circolare Ministeriale n.3/DF del 18/05/2012.

Detrazione: per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di € 200, da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l’unità immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre una maggiorazione della detrazione di € 50 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale, fino ad un massimo di € 400. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell’imposta dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze.

Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, si applica una riduzione dell’imposta, nelle misure stabilite dall’art. 13, comma 8-bis, del D.L. 201/2011:

  • del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
  • del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
  • del 25%  dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota e l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze).
L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
Per l’anno 2013 l’imposta determinata per tutti gli immobili è dovuta interamente al Comune ad eccezione di quella derivante dagli immobili catastati nella categoria “D” per i quali la quota dello 0,76% va attribuito allo Stato.  

Pagamento: il versamento dell’imposta deve eseguirsi esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati.

Il codice comune da indicare è A494.

Per gli immobili di categoria “D” nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale.
L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore.
Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 12,00.

Tipologia immobili

Codice IMU quota Comune

Codice IMU quota Stato

Abitazione principale e pertinenze

3912

=====

Fabbricati rurali strumentali

3913

====

Terreni

3914

=====

Aree fabbricabili

3916

=====

Altri fabbricati

3918

=====

Immobili di categoria “D”

3930

3925

 

Dichiarazione: Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2013, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30/06/2014. L’obbligo di presentazione della dichiarazione sorge nei seguenti casi:

  • se sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate;
  • se sono intervenute variazioni che non sono conoscibili dal Comune (e quindi il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria);
  • se il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale (vedi istruzioni ministeriali);
  • se gli immobili godono di riduzioni e/o agevolazioni dell’imposta.