Autonotifica Presenza Amianto

AVVISO: Legge 29 aprile 2014, n.10. “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto.”

Con il presente avviso si ribadisce l’obbligo per tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto di darne comunicazione all’A.R.P.A. territorialmente competente, compilando gli appositi modelli, scaricabili da questa pagina web.

 

L’obbligo di legge è previsto dall’art. 5 della l.r. n. 10/2014  – “Monitoraggio del rischio e delle patologie correlati all’amianto”:

  • Tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbligati, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, a darne comunicazione alla A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto.
  • Sono altresì obbligati alla comunicazione di cui al comma 3, entro gli stessi termini, tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono attività di bonifica e smaltimento dell’amianto.

Si precisa che la segnalazione è indispensabile per la concessione ai  Comuni  di contributi regionali finalizzati alla rimozione, trasporto, stoccaggio e conferimento all’impianto di trasformazione dei manufatti in amianto presenti, come previsto dall’art. 10 della suddetta l.r.  n.10/2014 “Interventi di bonifica,  e che l’autonotifica della presenza di amianto e la successiva bonifica non comportano per il cittadino stesso alcuna spesa, in quanto è il Comune farsi carico della rimozione dell’amianto. La mancata segnalazione della presenza di amianto, invece, comporta la violazione degli obblighi da parte dei soggetti di cui all’art. 5, commi 3 e 4 (Tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto, tutti i soggetti imprenditoriali che, secondo la normativa vigente, svolgono attività di bonifica e smaltimento dell’amianto) e determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 15, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n.257.

 Di seguito si riportano i link per scaricare le schede da compilare e trasmettere tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno alla Struttura Territoriale ARPA Siracusa.

 

Modello A di autonotifica (destinata a tutti tranne che alle imprese che si occupano di bonifica e di smaltimento dell’amianto).

Modello B di autonotifica per le imprese  che si occupano di bonifica e di smaltimento dell’amianto.

Modello A di autonotifica
Scarica Avviso
Modello B di autonotifica