ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
A chi è rivolto
Cittadini, Amministrazioni Pubbliche, gestori di pubblici servizi
Descrizione
ANPR è istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 62 del D.Lgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), e il Ministero ne ha stabilito i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica, le modalità di integrazione con i diversi sistemi gestionali nonché i servizi da fornire alle Pubbliche Amministrazioni ed Enti che erogano pubblici servizi che, a tal fine, dovranno sottoscrivere accordi di servizio con lo stesso Ministero.
ANPR non è solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici ma anche di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche.
L’ANPR consente di:
- evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni;
- garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafico;
- semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni, censimenti, e molto altro ancora.
Quali servizi eroga?
I certificati anagrafici di tutta la popolazione (Anagrafico di Nascita, Matrimonio o Morte, Cittadinanza, Storico di Cittadinanza, Esistenza in vita, Residenza, Storico di Residenza, Residenza AIRE, Stato civile, Stato di Famiglia, Stato di famiglia e di Stato civile, Stato di famiglia per iscritto in convivenza anagrafica, Stato di famiglia AIRE, Stato di famiglia con Rapporti di Parentela, Stato Libero), possono essere richiesti da qualsiasi Comune subentrato in ANPR a prescindere da quello di residenza.
I certificati rilasciati da ANPR sono emessi senza il timbro del Comune, come previsto all'art.35 del d.P.R. n. 223/1989, che regolamenta il contenuto dei certificati anagrafici, come modificato dall'art.30, c.2, lett.c) del d.L. n.76/2020, dal quale è stato eliminato ogni riferimento al timbro del Comune.
Il cittadino può scaricare in formato pdf, per l'eventuale stampa, le autocertificazioni dei propri dati anagrafici, da produrre in sostituzione dei certificati in base al D.P.R. n.445/2000. All'atto della richiesta il cittadino può selezionare quali categorie di dati anagrafici dovranno comporre la dichiarazione.
Inoltre ANPR consente di semplificare alcuni procedimenti, quale ad esempio, al momento del cambio di residenza, l’aggiornamento dei dati della patente e dei libretti di circolazione di auto e moto veicoli, per i quali sarà sufficiente indicare nella domanda di residenza se tali documenti siano esistenti o meno, senza necessità di riportarne i dati o di produrre la loro fotocopia.
Come fare
Accedere con Spid o CIE al portare del Ministero dell’Interno
https://www.anagrafenazionale.interno.it/
Cosa serve
Tutti i cittadini iscritti in ANPR possono consultare i propri dati anagrafici (visura), oltre a quelli dei loro figli minori, via web tramite il sito ufficiale ANPR, previa identificazione con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE.
Tempi e scadenze
Certificazioni anagrafiche
I certificati anagrafici vengono rilasciati allo sportello, nei giorni di ricevimento previa compilazione di apposita richiesta.
I certificati storici di residenza possono essere richiesti dal diretto interessato o da persona che abbia un interesse giuridicamente tutelato (art. 35 D.P.R. 323/1989).
Validità: Sei mesi.
Consegna: A vista, 30 giorni lavorativi per gli storici di famiglia.
Costi
Non è previsto alcun costo.
Ulteriori informazioni
AUTOCERTIFICAZIONE
Dal 7 marzo 2001 le Amministrazioni Pubbliche ed i Gestori di Pubblici Servizi non potranno più chiedere ai cittadini i certificati per i quali è possibile rendere l'autocertificazione.
Si fa presente che, a seguito dell'entrata in vigore della L. 183 del 12/11/11, e secondo quanto disposto dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 14 del 22/12/11, i certificati richiesti agli sportelli dei Servizi Demografici saranno rilasciati con la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi”.
L'autocertificazione può essere resa anche quando una persona non sa o non può firmare.
Inoltre, quando una persona non è in grado di rendere la dichiarazione a causa di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, questa può essere resa nel suo interesse da un parente prossimo (coniuge, figli, parenti fino al terzo grado).
CONVIVENZE DI FATTO
I commi dal 36 al 65 dell’art. 1 della suddetta legge riguardano le convivenze di fatto e i contratti di convivenza. “Si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.”
Le attività che riguardano l’Ufficio Anagrafe attengono alla registrazione delle convivenze di fatto e alla registrazione del contratto di convivenza.
L’iscrizione della convivenza di fatto prevede:
- presentazione all’ufficio del modulo ministeriale, corredato dei previsti allegati (artt. 4 e 13 D.P.R. 223/1989);
- presentazione del modulo in cui si dichiara la volontà di essere conviventi di fatto e si indica quale delle due parti sia l’intestatario scheda.
- la presentazione dei moduli potrà avvenire in presenza allo sportello o inviando gli stessi per fax o email o PEC, unitamente alle copie dei documenti personali in corso di validità. Seguiranno gli accertamenti previsti dal Regolamento anagrafico (art. 19 D.P.R. 223/1989) finalizzati alla verifica dell’effettiva convivenza delle parti nell’immobile indicato.
CONTRATTI DI CONVIVENZA
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza di cui ai commi 50 e 51.
Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico (comma 51).
L’Ufficiale d’Anagrafe apporterà le necessarie registrazioni sulla scheda individuale e di famiglia dei cittadini interessati al procedimento e garantirà la conservazione del contratto agli atti dell’ufficio.
Cause di risoluzione del contratto possono essere: recesso unilaterale, morte di uno dei conviventi, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona
Accedi al servizio
Contatti
Ufficio Anagrafe
Piazza Castello
0931 980111
protocollocomunediaugusta@pointpec.it